CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord;
desiderosi di concludere una nuova Convenzione per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, hanno convenuto quanto segue:
Articolo
1 - I soggetti
Articolo
2 - Imposte considerate
1. Le imposte
attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto
concerne il Regno Unito:
i) l'imposta sul
reddito (the income tax);
ii) l'imposta
sulle società (the corporation tax);
iii) l'imposta
sugli utili di capitale (the capital gains tax);
iv) l'imposta sul
reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax); (qui di
seguito indicate quali "imposta del Regno Unito");
b) per quanto
concerne l'Italia:
i) l'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche;
iii) l'imposta
locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui
di seguito indicate quali "imposta italiana").
2.
Articolo
3 - Definizioni generali
1. Ai fini della
presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine
"Regno Unito" designa
b) il termine
"Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori
del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione
italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse
naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono
essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il
sottosuolo marino, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il
contesto richiede, il Regno Unito o l'Italia;
d) il termine
"persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone, ma non comprende le società di persone le quali
non sono considerate persone giuridiche ai fini dell'imposizione in
ciascuno Stato contraente;
e) il termine
"società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è
considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato
contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un
residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un
residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine
"nazionale" designa:
i) per quanto
concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito od ogni soggetto
britannico che non possiede la cittadinanza di ogni altro Paese o
territorio del Commonwealth, a condizione che abbia il diritto di
risiedere nel Regno Unito, nonché ogni persona giuridica, società di
persone, associazione o altro ente costituito in conformità alla
legislazione in vigore nel Regno Unito;
ii) per quanto
concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede la cittadinanza
italiana, nonché ogni persona giuridica, società di persone ed
associazione costituita in conformità alla legislazione in vigore in
Italia;
h) per "traffico
internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per
mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede
di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione
del caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra
località situate nell'altro Stato contraente;
i) il termine
"Autorità competente" designa, per quanto concerne il Regno Unito, i
Commissioners of Inland Revenue od un loro rappresentante autorizzato e
per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze;
j) il termine
"imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta del Regno Unito
o l'imposta italiana.
2. Per
l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato
contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato
che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente
relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione.
Articolo
4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della
presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"
designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro
criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le
persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i
redditi provenienti da fonti ivi situate.
2. Quando, in
base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una
persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti
disposizioni:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione
permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente
dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata
residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta
persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero
non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata
residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta
persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha
la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in
base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una
persona diversa da una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello
Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo
5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della
presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una
sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la
sua attività.
a) una sede di
direzione;
b) una
succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un
laboratorio;
f) una miniera,
un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione
o di sfruttamento di risorse naturali;
g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si
considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci
appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna;
c) le merci
appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire
4. Una persona
che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status
indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - è
considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed
abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a
nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si
considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi
esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un
commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno
status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che
una società residente di uno Stato contraente controlli o sia
controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero
svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una
stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo
sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Articolo
6 - Redditi immobiliari
1. I redditi che
un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano ai
redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o
dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni
immobili.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano
anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai
redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera
professione.
Articolo
7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di
un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa
sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti
utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le
disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di
uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che
si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di
una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe
in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese direttamente connesse con l'attività della stessa
stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese
generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata
la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile
può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto
che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli
utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo
8 - Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili
derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede
della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è
situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato
contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave,
oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato
contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano
parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune
"(pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di
esercizio.
Articolo
9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di
uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o
b) le medesime
persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di
un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,
le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che
sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in
mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle
imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono
essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo
10 - Dividendi
1. I dividendi
pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali
dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla
legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere:
a) il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una
società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per
cento del potere di voto della società che paga i dividendi;
b) il 15 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Questo
paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i
quali sono stati pagati i dividendi.
3. Fino a quando
una persona fisica residente nel Regno Unito ha diritto, secondo la
legislazione del Regno Unito, ad un credito d'imposta sui dividendi
pagati da una società che è residente nel Regno Unito, il paragrafo 2
del presente articolo non si applica ai dividendi pagati da una società
che è residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia. In tal caso
si applicano le seguenti disposizioni del presente paragrafo:
a) i) Se un
residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali
dividendi ai sensi del sub-paragrafo b) del presente paragrafo, anche il
Regno Unito può, in conformità alla propria legislazione, prelevare
l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e
dell'ammontare di detto credito d'imposta con una aliquota che non
eccede il 15 per cento.
ii) Se un
residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali
dividendi ai sensi del sub-paragrafo c) del presente paragrafo, anche il
Regno Unito può, in conformità alla propria legislazione, prelevare
l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e
dell'ammontare di detto credito d'imposta con un'aliquota che non eccede
il 5 per cento.
iii) Fatta
eccezione per quanto previsto nei sub-paragrafi a) i) e a) ii) del
presente paragrafo, i dividendi pagati da una società residente del
Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario
effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno Unito è
applicabile ai dividendi.
b) Un residente
dell'Italia che riceve dividendi da una società che è residente del
Regno Unito ha diritto, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo c)
del presente paragrafo ed a condizione che egli sia il beneficiario
effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali
dividendi cui una persona fisica residente del Regno Unito avrebbe avuto
diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi, ed al pagamento di ogni
eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel
Regno Unito.
c) Le
disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo non si
applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi è, o è
associato ad, una società che controlla da sola od insieme ad una o più
società collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o più del
potere di voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una
società residente dell'Italia che riceve dividendi da una società
residente del Regno Unito ha diritto, a condizione che sia la
beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito d'imposta pari alla
metà del credito di imposta cui una persona fisica residente nel Regno
Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi ed al
pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto
all'imposta dovuta nel Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo,
due società si considerano collegate se una di esse controlla,
direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del potere di voto
nell'altra società oppure una terza società controlla più del 50 per
cento del potere di voto di entrambe.
d) Il presente
paragrafo non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il
credito di imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta italiana.
b) Le
disposizioni del sub-paragrafo a) del presente paragrafo non si
applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi è una società
che controlla da sola od insieme ad una o più società collegate,
direttamente o indirettamente, il 10 per cento o più del potere di voto
nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente
del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente
dell'Italia ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva
dei dividendi, ad un credito di imposta pari alla metà del credito
d'imposta cui una persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se
avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta
prevista al sub-paragrafo a) del paragrafo 2 del presente articolo ed a
condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito
d'imposta sia a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito. Ai fini
del presente sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una
di esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento
del potere di voto nell'altra società oppure una terza società controlla
più del 50 per cento del potere di voto di entrambe.
c) I crediti di
imposta previsti ai sub-paragrafi a) e b) del presente paragrafo sono
considerati dividendi ai fini del presente articolo.
5. Le
disposizioni dei sub-paragrafi b) e c) del paragrafo 3 e dei
sub-paragrafi a) e b) del paragrafo 4 del presente articolo non si
applicano a meno che la persona che percepisce i dividendi dimostri (su
richiesta dell'autorità competente, rispettivamente, del Regno Unito o
dell'Italia all'atto della ricezione di un'istanza da parte di detta
persona per ottenere il credito di imposta nei confronti dell'imposta
sui redditi rispettivamente del Regno Unito o italiana ad essa
applicabile ovvero il rimborso del credito per la parte eccedente detta
imposta sui redditi) che la partecipazione per la quale erano stati
pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede,
per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di
fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il
fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito
d'imposta previsto al sub-paragrafo b) al sub-paragrafo c) del paragrafo
3 o dei sub-paragrafi a) e b) del paragrafo 4 del presente articolo, a
seconda del caso.
6. Ai fini del
presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da
azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote
di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al
medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
7. Le
disposizioni del paragrafo 1 e dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente
articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei
dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
8. Qualora una
società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna
imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi
siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad
una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili
non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i
dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in
parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
9. Se il
beneficiario effettivo di un dividendo, residente di uno Stato
contraente, possiede il 10 per cento o più della classe delle azioni per
le quali viene pagato il dividendo, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 o
a) il dividendo
stesso può essere stato pagato soltanto con utili che la società
distributrice ha realizzato o con altri redditi che essa ha ricevuto in
un periodo anteriore ai 12 mesi precedenti la "data rilevante"; e
b) le azioni per
le quali il dividendo viene pagato non sono state possedute in modo
continuativo per un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di
distribuzione dei dividendi. Ai fini del presente paragrafo il termine
"data rilevante" designa la data in cui il beneficiario effettivo dei
dividendi è divenuto proprietario del 10 per cento o più della classe di
azioni in questione. Il presente paragrafo non si applica se il
beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che le azioni erano state
acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non essenzialmente
al fine di ottenere i benefici del presente articolo.
Articolo
11 - Interessi
1. Gli interessi
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali
interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi
menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona che riceve
gli interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli
interessi e gli stessi sono pagati:
a) in relazione
alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche, o
b) in relazione
alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra
impresa.
4. Nonostante le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui
al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili soltanto nello
Stato contraente del quale la persona che riceve gli interessi è
residente, quando tale persona è il beneficiario effettivo degli
interessi e:
a) il debitore
degli interessi è il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del
presente articolo o una delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia)
o uno dei suoi enti locali o organizzazioni o istituzioni del Governo o
di un ente locale (per quanto riguarda il Regno Unito); o
b) gli interessi
sono pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o
assicurato dal secondo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del
presente articolo "(il secondo Stato contraente"), compresa la Società
di assicurazione ai crediti per l'esportazione, o da una delle sue
suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali
(per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti locali o dal
Dipartimento del Regno Unito di garanzia dei crediti all'esportazione
(Export Credits Guarantee Department) (per quanto riguarda il Regno
Unito) o da una pubblica istituzione del secondo Stato contraente.
5. Ai fini del
presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli
del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da
ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e
dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento
assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i
redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito, ma non include
i redditi considerati nell'articolo 10 della presente Convenzione.
6. Le
disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o
7. Gli interessi
si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8. Se, in
conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare degli interessi pagati eccede, per qualsiasi motivo, quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
9. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano se il credito
generatore degli interessi era stato costituito o ceduto essenzialmente
al fine di beneficiare del presente articolo e non, in buona fede, per
ragioni commerciali.
10. Le riduzioni
d'imposta previste ai paragrafi 2, 3 o
Articolo
12 - Canoni
1. I canoni
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali
canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni.
3. Ai fini del
presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di
autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le
pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per
trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica
o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche o per
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni
generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal
caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui
necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in
conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di
simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo
13 - Utili di capitale
1. Gli utili che
un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6 della presente Convenzione situati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili
derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato
contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera
professione, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di
detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili
derivanti dalla alienazione di navi o di aeromobili impiegati in
traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione
di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato
contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
4. Gli utili
derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati nei paragrafi precedenti del presente articolo sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
5. Le
disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicano il
diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria
legislazione, una imposta sugli utili, derivanti dalla alienazione di un
qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che:
a) è residente
dell'altro Stato contraente; e
b) è stata
residente del predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento
nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione del
bene; e
c) non è soggetta
ad imposta per tali utili nell'altro Stato contraente.
Articolo
14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che
un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o di altre attività di carattere indipendente sono
imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga
abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per
l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i
redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in
cui sono attribuibili a detta base fissa.
Articolo
15 - Lavoro subordinato
1. Salve le
disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente
Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se
l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono
imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che
un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una
attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili
soltanto nel primo Stato se:
a) il
beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno
fiscale; e
b) le
remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è
residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una
base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le
disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in
traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale
è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo
16 - Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione
agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del
consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
Articolo
17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le
disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i
redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue
prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità
di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della
radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i
redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad
una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti
redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni
dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.
Articolo
18 - Pensioni
1. Fatte salve le
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 della presente
Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un
residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed
ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in
detto Stato.
2. Il termine
"annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date
stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo
determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di
effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in
denaro o in beni valutabili in denaro.
Articolo
19 - Funzioni pubbliche
b) Nonostante le
disposizioni del sub-paragrafo
i) abbia la
nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del detto primo
Stato; o
ii) senza avere
la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di
detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
b) Nonostante le
disposizioni del sub-paragrafo
3. Le
disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 della presente Convenzione, si
applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di
servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo
20 - Insegnanti
1. Una persona
fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non
superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche
presso una università, collegio o altro analogo istituto di istruzione
riconosciuto di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente
prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è
esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le
remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento
o di ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui
egli abbia soggiornato per la prima volta in detto Stato per tali scopi.
2. Il presente
articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca
qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico
interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più
persone determinate.
Articolo
21 - Studenti e apprendisti
Le somme che uno
studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato
contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di
compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di
istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto
primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate
fuori di questo Stato.
Articolo
22 - Altri redditi
1. Gli elementi
di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts)
o da eredità giacenti nel corso della loro amministrazione, che non sono
stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione,
sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai
redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel
paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, qualora il
beneficiario di tali redditi residente di uno Stato contraente eserciti
nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
Articolo
23 - Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare
1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra
disposizione della presente Convenzione.
2. Ai fini del
presente articolo il termine "attività di alto mare" (offshore
activities) designa le attività svolte
3. Se un'impresa
di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato
contraente, si considera che essa esercita la propria attività in detto
altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
4. Le
disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non si applicano se
le attività di alto mare sono svolte nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
Ai fini del presente paragrafo:
a) se un'impresa
che svolge attività di alto mare nell'altro Stato è associata ad
un'altra impresa che vi svolge attività sostanzialmente analoghe, si
considera che la prima impresa svolga tutte le attività esercitate dalla
seconda impresa, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano
esercitate contestualmente come proprie attività;
b) si considera
che un'impresa è associata ad un'altra impresa se una di esse partecipa,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al
capitale dell'altra oppure se le medesime persone partecipano,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al
capitale di entrambe le imprese.
5. Se un
residente di uno Stato contraente svolge attività di alto mare
nell'altro Stato contraente consistenti nell'esercizio di una libera
professione o di altre attività di carattere indipendente, si considera
che tale residente eserciti dette attività con una base fissa nell'altro
Stato contraente. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se le
attività in questione sono svolte nell'altro Stato contraente per un
periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di
12 mesi.
6. I salari, gli
stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente connessa
con attività di alto mare nell'altro Stato contraente sono imponibili in
questo altro Stato se l'attività dipendente è svolta
Articolo
24 - Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia
imposizione dei redditi sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Fatte salve le
disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la
concessione di una deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta
dovuta in un paese diverso dal Regno Unito (che non modificano il
principio generale qui previsto):
a) l'imposta
italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla
presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o
redditi provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso
dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i
dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito
calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata
l'imposta italiana;
b) nel caso di
dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società
residente nel Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente
almeno il 10 per cento del potere di voto nella società che paga i
dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta
italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) del presente
paragrafo) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i
quali sono stati pagati i dividendi stessi.
3. Se un
residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
nel Regno Unito, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere
nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno
che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma l'ammontare
della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia
nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di
imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla
legislazione italiana.
4. Ai fini dei
paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti
da un residente di uno Stato contraente che possono essere tassati
nell'altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione si
considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato
contraente.
Articolo
25 - Non discriminazione
1. I nazionali di
uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi
di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto
altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
3. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 della presente
Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una
impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero
deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di
uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più
residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto
primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre
imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni
genere e denominazione.
Articolo
26 - Procedura amichevole
1. Quando un
residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno
o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui
una imposizione non conforme alle disposizioni della presente
Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.
3. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi
precedenti.
Articolo
27 - Scambio di
1. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati
contraenti l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire
c) di trasmettere
Articolo
28 - Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici
consolari
Le disposizioni
della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o permanenti o degli
uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo
29 - Rimborsi
2. La domanda di
rimborso deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente nel quale l'imposta è stata
prelevata e deve essere corredata di un attestato dello Stato contraente
- del quale il contribuente è residente - certificante che sussistono le
condizioni richieste per aver diritto al rimborso.
3. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente
Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo
30 - Entrata in vigore
1.
2.
a) nel Regno
Unito:
i) con
riferimento all'imposta sul reddito ed all'imposta sugli utili di
capitale, per ciascun anno d'accertamento che inizia il, o
successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui
ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;
ii) con
riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che
inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a
quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;
iii) con
riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun
periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio
degli strumenti di ratifica;
b) in Italia:
con riferimento
ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in
cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3.
Articolo
31 - Denuncia
a) nel Regno
Unito:
i) con
riferimento all'imposta sul reddito e all'imposta sugli utili di
capitale, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o
successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello della
notifica;
ii) con
riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che
inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a
quello della notifica;
iii) con
riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun
periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello della notifica;
b) in Italia:
con riferimento
ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello della
notifica.
In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, dai rispettivi Governi,
hanno firmato
Fatta a Pallanza
il 21 ottobre
(Si omettono le
firme)
SCAMBIO
DI NOTE
Pallanza, 21
ottobre 1988
Vostra Eccellenza,
ho l'onore di
accusare ricevuta della nota in data odierna di Vostra Eccellenza del
seguente tenore:
"Ho l'onore di
riferirmi alla Convenzione tra il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di
proporre per conto del Governo del Regno Unito che ai fini di detta
Convenzione resta inteso che:
1) Nonostante le
disposizioni dell'articolo 30 (Entrata in vigore), l'articolo 8
(Navigazione marittima ed aerea) avrà effetto con riferimento agli utili
realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al,
1° gennaio 1974.
2) Con
riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole)
l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale" non deve essere interpretata nel senso che i termini previsti
dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un reclamo ai
sensi dell'articolo 26 non può essere preso in considerazione qualora il
contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione
nazionale per impedire la scadenza di detti termini.
3) Con ulteriore
riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole) tale
disposizione non limita in alcun modo i termini più ampi eventualmente
previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla legislazione
dello Stato contraente di cui lo stesso è residente.
4) Con
riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 29 (Rimborsi), le disposizioni
ivi contenute non devono essere interpretate nel senso che impediscono
alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune
accordo procedure diverse per l'applicazione delle agevolazioni fiscali
previste dalla Convenzione.
5) Qualora, in
conformità all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, da
parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei
confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui
riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che
sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le adeguate
variazioni nei confronti delle persone che sono in relazione con detta
persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro
Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla
procedura amichevole di cui all'articolo 26 (Procedura amichevole) della
Convenzione ed al paragrafo 6 del presente Scambio di Note.
6) Con
riferimento all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione,
resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto articolo
possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva
di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresì inteso che la frase
precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non
esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste
dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.
7) Con
riferimento al paragrafo 7 dell'articolo 10 (Dividendi), al paragrafo 6
dell'articolo 11 (Interessi), al paragrafo 4 dell'articolo 12 (Canoni)
ed al paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi), l'ultima frase in
essi contenuta non può essere interpretata nel senso che permetta di non
tener conto dei princìpi contenuti negli articoli 7 (Utili delle
imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione.
Se la suddetta
proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica
italiana, ho l'onore di proporre che la presente nota e la relativa
risposta di Vostra Eccellenza siano considerate come costituenti un
Accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore alla
stessa data della Convenzione".
In risposta ho
l'onore di dichiarare che il Governo italiano accetta la proposta che
precede e che concorda sul fatto che la nota di Vostra Eccellenza e la
presente risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il
Governo del Regno Unito in questa materia.
Voglia accettare,
Vostra Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.
(Si omette la
firma)