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Accordi precauzionali per le imprese con attività internazionale

L'articolo 31-ter del DPR 600/1973 mette a punto lo strumento degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale



L'articolo 31-ter del DPR 600/1973 regola lo strumento degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. Questo strumento rappresenta una procedura in base alla quale le imprese con attività internazionale possono accedere ad un meccanismo finalizzato alla stipula di accordi preventivi con l'Amministrazione finanziaria, con principale riferimento ai seguenti temi:


  • regime dei prezzi di trasferimento;


  • determinazione dei valori di uscita o di entrata in caso di trasferimento della residenza;


  • conferimento di utili o perdite alla stabile organizzazione;


  • valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti, che mostrano una stabile organizzazione;


  • erogazione o riscossione di dividendi, interessi, royalties ed altri componenti reddituali.



Questo meccanismo costituisce uno degli strumenti principali di minimizzazione del rischio fiscale, in quanto:


  • l'istituto prevede la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria, con lo scopo di garantire trasparenza e certezza giuridica nei rapporti tra l'Agenzia delle entrate ed il contribuente;


  • l'Amministrazione finanziaria viene messa nelle condizioni di acquisire una maggiore conoscenza delle operazioni poste in essere dal contribuente.

Le disposizioni attuative della disciplina degli accordi preventivi sono regolate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016. Questo strumento è stato, da ultimo modificato, dalla legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).


Nello specifico, per poter accedere alla procedura le imprese devono indirizzare un'apposita istanza all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale.


L'Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza (ovvero dall'ultimazione dell'ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine), valutata e verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (nonché delle ulteriori condizioni richieste) e dichiara l'ammissibilità della medesima con comunicazione inviata al soggetto istante.

Successivamente, ultimata l'attività istruttoria, l'Ufficio invita l'impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore, per accertare la completezza delle informazioni mostrate, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e specificare i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.


Il procedimento può svolgersi in più incontri, è composto da una fase documentale e da una fase operativa e deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza. Durante il procedimento, l'Ufficio può accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta conoscenza di elementi utili ai fini istruttori.


Di qualsiasi attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.


La procedura si completa con la sottoscrizione da parte del responsabile dell'Ufficio e del legale rappresentante (o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza) dell'impresa, di un accordo in cui vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell'istanza.


L'accordo acquista validità vincolante per le parti dal momento della sottoscrizione e rimane in vigore per un determinato periodo di tempo.


Il periodo di efficacia varia tra accordi unilaterali ed accordi bilaterali o multilaterali. Gli accordi unilaterali sono quelli stipulati fra un'impresa e l'autorità nazionale competente e vincolano, di norma, le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, ad eccezione di mutamenti rilevanti delle circostanze di fatto o di diritto.


Diversamente, gli accordi bilaterali o multilaterali sono quelli che conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questi vincolano le parti, secondo quanto concordato con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.


Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 viene ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento.


I presupposti per l'esercizio di tale facoltà vengono differenziati in base alla natura dell'accordo. In particolare, nel caso di accordi unilaterali è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le stesse circostanze di fatto e di diritto e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dello stesso (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza).

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali o multilaterali oltre alle già menzionate condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti degli Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. La legge di bilancio 2021 ha, per di più, subordinato l'ammissibilità della richiesta di accordo al versamento di una commissione pari a:


  • 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;


  • 30.000 euro qualora il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;


  • 50.000 euro se il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.



In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo le commissioni sono ridotte alla metà. Per concludere, si evidenzia come l'Agenzia delle entrate pubblichi periodicamente alcune statistiche descrittive relative all'applicazione di tale tipologia di istituti. L'ultimo rapporto (Bollettino del 19 marzo 2013) mette in evidenza come un numero sempre crescente di imprese si rivolga a questi strumenti.


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