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Brexit e l'importazione temporanea d'arte in Italia

Dal 1° gennaio 2021 - data di entrata in vigore definitiva della Brexit - l'importazione (e in genere la circolazione) delle opere d'arte fra Ue e Uk ha regole nuove


Il mercato dell'arte oggi è fluido ed internazionale, i lotti battuti durante le aste di New York, Londra, Parigi o Hong Kong sono spesso aggiudicati anche da collezionisti italiani.

Affinché l'opera acquistata all'estero possa far parte di una collezione esposta in Italia senza sottostare alle costrizioni della normativa nazionale, il collezionista dovrà richiedere all'Ufficio esportazioni il certificato di importazione temporanea (se l'opera d'arte proviene fuori dai confini Ue - e quindi dopo la Brexit anche dal Regno Unito, ndr) o il certificato di spedizione (se l'opera viene inviata da un paese membro della Ue). Questi certificati vengono rilasciati su istanza del collezionista (o di suo incaricato) previo deposito, da parte di quest'ultimo, di documentazione idonea a verificare il bene e comprovarne la provenienza dallo Stato estero. Questi documenti non possono essere sostituiti da atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive.


L'importanza della documentazione alla base della richiesta del rilascio del certificato di importazione o spedizione risiede nella natura stessa del certificato. Difatti, il rilascio del certificato incide, da un lato, sul regime di circolazione del bene importato o spedito – che non sarà sottoposto ai dettami del Codice dei Beni Culturali – dall'altro, sulla regolarità della provenienza del bene stesso, che dovrà intendersi verificata.


La certificazione ha valenza quinquennale sempre rinnovabile, tanto che può ritenersi legittimo un rinnovo senza data certa, sempre che permangano i presupposti per la richiesta.


Cosa si intende per documentazione idonea? In caso di acquisto in asta, galleria o antiquariato: fattura o verbale di aggiudicazione; in caso di acquisito da privato: una dichiarazione congiunta delle parti o uno scambio di corrispondenza; in caso di lascito ereditario: una copia conforme dell'atto testamentario che ha disposto il bene. In caso di mostra temporanea la richiesta del direttore dell'istituto che ospiterà la mostra.


Entro quanto tempo si deve richiedere il certificato? Non vi è un termine perentorio entro cui fare richiesta, tuttavia bisognerà presentare la richiesta quando saranno concluse le operazioni doganali.


Per le opere di arte contemporanea? L'art. 72 del Codice dei Beni Culturali non prevede un obbligo di richiesta dei certificati per le opere di arte eseguite da un artista vivente o dalla cui esecuzione siano trascorsi più di 70 anni, dettaglio confermato anche dal MIBACT che ha chiarito che per queste opere non possono essere richiesti iCAS/CAI, esponendo queste a futuri rischi di notifica. Tuttavia è consigliabile valutare caso per caso come procedere in tal senso fatti salvi sempre gli obblighi doganali.


Dopo la Brexit? La Gran Bretagna costituiva il secondo mercato di arte al mondo con il 20% degli scambi di arte. Dopo il 1^ gennaio 2021 la circolazione dei beni culturali tra Ue e UK avrà nuove regole.


• La circolazione dei beni sarà soggetta a procedure doganali;

• UK non rispetterà più le soglie di valore adottate dal regolamento Ue 116/2009, tuttavia l'Open general export licences ha innalzato le soglie di valore per dipinti, disegni e sculture;

• Tutte le procedure di importazione dovranno concludersi con un certificato di importazione temporanea di durata quinquennale.


Secondo la disciplina dell'importazione temporanea quando dei beni extra-UE, provenienti da un paese terzo, entrano nel territorio doganale comunitario non in maniera definitiva deve essere prestata opportuna garanzia per i diritti doganali relativi ai beni temporaneamente importati.


Questa garanzia può essere fornita tramite diverse modalità: il versamento in dogana dei diritti doganali attraverso il deposito in contanti o altro mezzo di pagamento riconosciuto come equivalente che saranno in seguito restituiti al momento della riesportazione; oppure per mezzo dell'impegno assunto da un fideiussore.


La fideiussione per la temporanea importazione è necessaria a garanzia dei diritti doganali, interessi di mora e spese riguardanti opere che poi dovranno essere esportate di nuovo.


Tale particolare forma di garanzia fideiussoria tutela l'Agenzia Doganale, la quale si garantisce il pagamento della tariffa doganale nel caso in cui le opere non siano riesportate entro i tempi stabiliti. Per questa ragione è fondamentale porre particolare attenzione alla data di termine della temporanea importazione.


La fideiussione normalmente può essere bancaria o assicurativa. Quindi si può richiedere ad un'agenzia assicurativa o ad un ente bancario che emette le cauzioni.


Quali sono le differenze?


La fideiussione assicurativa, a differenza di quella bancaria, andrà a costituire un plafond aggiuntivo al bancario senza intaccarlo, non immobilizzerà beni immobili reali e soprattutto non ridurrà la liquidità. Inoltre la copertura assicurativa non impone costi di gestione e l'unico costo è il pagamento del premio, che spesso è inferiore al tasso bancario.


Per non immobilizzare denaro o altri beni attinenti al proprio patrimonio è preferibile optare per la soluzione specifica del ramo cauzioni di compagnie assicurative specializzate.


Infatti, la polizza assicurativa fideiussoria assolve la stessa funzione giuridica-economica di una cauzione in denaro che chi importa le opere d'arte è tenuto a costituire a favore della Dogana al fine di garantire l'adempimento dei diritti doganali.


Di norma, le tempistiche e le modalità di emissione della polizza assicurativa fideiussoria sono più veloci e semplici per questo si prediligono per le operazioni di importazione temporanea.

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