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Lotta ai paradisi fiscali: la funzione delle presunzioni

Per migliorare il sistema di riscossione interno, intralciare lo spostamento di base imponibile verso paradisi fiscali e istituire politiche europee uniformi ed efficaci contro l'evasione fiscale, sono sempre più completi i meccanismi di scambio di informazioni tra autorità finanziarie appartenenti a giurisdizioni differenti


L'accertamento tributario potrà fondarsi anche su mere presunzioni o elementi indiziari tali da rendere plausibile la condotta evasiva contestata al contribuente, consistente nell’aver dirottato capitali in ordinamenti a fiscalità privilegiata

Con lo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all’estero per finalità meramente tributarie verso Stati considerati paradisi fiscali, opera una presunzione di residenza nel territorio dello Stato

La circostanza che la lotta contro le strategie di aggressive tax planning e di profit shifting non si sviluppi solo in un contesto nazionale ma si articoli - in via sempre più armonizzata - a più livelli, tra giurisdizioni straniere e organismi sovranazionali, rende le competenze investigative e le procedure di accertamento delle Autorità fiscali più elastiche e permeanti.

L'attività di accertamento, diminuita nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, può fondarsi su mere presunzioni o su prove atipiche, discendenti, ad esempio, da documenti o dati acquisiti da una autorità straniera e scambiati con quella nazionale in forza di accordi bilaterali o in applicazione delle direttive comunitarie.

In questa fase di accertamento, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi di ogni elemento di valore indiziario idoneo a rappresentare l'esistenza di una condotta evasiva; analogamente, in fase contenziosa, si considerano utilizzabili nei confronti del contribuente anche le informazioni reperite da indagini portate avanti da autorità fiscali straniere a prescindere dall'eventuale antigiuridicità dell'acquisizione.


Diversamente, nell'ambito dell'attività di accertamento e nelle more del processo tributario, l'autorità potrà avvalersi di meri indizi in qualunque modo acquisiti o di presunzioni, rimane il fatto che l'eventuale illiceità o irritualità dell'acquisizione dei dati fatti valere nei confronti del contribuente non ne comporta l'inutilizzabilità.


A tal proposito, si pensi alla cd. Lista Dubai che, stando alla fuga di notizie trapelate dalle autorità tedesche (che si sarebbero servite di una fonte anonima), vanterebbe un elenco di nominativi di cittadini italiani che avrebbero dirottato capitali negli Emirati Arabi.

Rimanendo in tema di presunzioni correlate alla dimostrazione di una condotta evasiva, è appena il caso di fare riferimento ad una recente statuizione della Corte di Cassazione (ord. n. 14240, 25 maggio 2021), ad avviso della quale, nell'ipotesi in cui un cittadino italiano trasferisca la propria residenza in un paese considerato black list transitando in un paese non black list, troverà comunque applicazione la presunzione di residenza nel territorio dello Stato (di cui all'art. 2, comma 2-bis del Tuir).


Secondo la Corte (che si è pronunciata su un caso di un cittadino italiano, trasferitosi in Svizzera passando prima dall'Argentina), ai fini dell'applicazione della presunzione di residenza, è irrilevante la circostanza che il trasferimento dall'Italia verso un Paese a fiscalità privilegiata sia avvenuto da uno Stato non black – list, in quanto il regime dell'art. 2, comma 2-bis del Tuir (che prevede l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente) si utilizza tanto nell'ipotesi di trasferimenti diretti dall'Italia verso un Paese a fiscalità ridotta, quanto nell'ipotesi di trasferimenti indiretti verso Paesi Black list.



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